Il notaio presta la propria attività quale professionista esperto in determinati settori, in particolare trasferimenti immobiliari, successioni a causa di morte, atti societari, e quale soggetto investito dallo Stato di particolari attività obbligatorie nell’interesse della collettività (riscossione di tributi conseguenti agli atti che riceve, depositi e comunicazioni ai Pubblici Registri), una volta individuate le esigenze pratiche, consiglia agli interessati la soluzione migliore per realizzarle.
Quando, come spesso accade, lo scopo può essere raggiunto in più modi, il notaio, nel prospettare le diverse opportunità, assicura trasparenza e conoscibilità dei contenuti ed effetti dell’atto, nonchè la piena informazione al cliente dei prevedibili costi, sia tributari che professionali.
Il notaio avverte le parti:
– della inutilità economica di stipulare determinati atti;
– dei pericoli e delle conseguenze che possono derivare da scelte condizionate dalla volontà di risparmio fiscale;
della possibilità di rivolgersi ad altri uffici per il compimento di semplici formalità per le quali il notaio non è indispensabile.
Il notaio, oltre a dover accertare la volontà delle parti e a dover consigliare loro il contratto o l’atto più idoneo a raggiungere il risultato pratico che esse si propongono, può svolgere un’attività di consulenza mediante la quale può anche influire sulla volontà delle parti, indirizzandola verso un risultato pratico diverso da quello inizialmente voluto, se lo ritenga opportuno per contemperare meglio gli interessi in gioco o evitare atti in frode alla legge o i cui effetti non siano chiari alle parti.
Nell’esercizio di tale attività il notaio non deve però limitare o condizionare la volontà delle parti; ma può solo orientarla nella scelta dell’atto o degli atti che meglio realizzano un risultato giuridico corrispondente allo scopo pratico da esse liberamente e consapevolmente voluto.
Quando lo scopo delle parti può essere raggiunto in più modi, il notaio deve spiegare loro in modo chiaro e completo il contenuto e gli effetti giuridici degli atti che possono essere utilizzati per conseguirlo, e deve informare le parti dei relativi costi fiscali e professionali.
Inoltre, per la sua particolare conoscenza del diritto civile, commerciale e tributario, il notaio può dare pareri (orali o scritti), soprattutto in materia di contratti, di successioni a causa di morte, di società, di imposte e tasse, anche indipendentemente dalla stipulazione di un atto notarile; e può svolgere la funzione di arbitro per le liti che possono formare oggetto di compromesso (cioè decidere, come un giudice privato, le liti per le quali le parti non si rivolgano all’autorità giudiziaria).
Il notaio, nell’attività di consulenza tributaria, ha il dovere di consigliare le parti a chiedere, quando ne ricorrano i presupposti, l’applicazione delle norme che prevedono agevolazioni tributarie.
Il notaio ha il dovere di non consigliare atti o procedimenti in frode alla legge o ai creditori o diretti ad evadere o ad eludere l’applicazione di leggi tributarie; e deve avvertire le parti dei pericoli e delle conseguenze che possono derivarne.